STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ONLUS

Approvato in data 27/4/2023

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 - È costituita la FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - ONLUS (in seguito per brevità: Fondazione).

1.2 - La locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo
«ONLUS» sono altresì utilizzati in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.3 - La Fondazione è Ente di interesse nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro.

1.4 - La Fondazione ha sede in Milano, via Vivaio, n. 7.

1.5 - A decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo settore e, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizzerà la locuzione “Ente del Terzo settore” ovvero l'acronimo “ETS”.

ART. 2 FINALITÀ

2.1 - La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

2.2 - La Fondazione ha il compito di intervenire direttamente o indirettamente a favore delle persone con minorazione visiva, anche con deficit aggiuntivi, con la funzione di centro di ricerca scientifica e sperimentazione tecnico-metodologica per l'assistenza educativa, rieducativa e riabilitativa per l'attuazione del percorso integrativo scolastico, formativo, professionale e sociale.

2.3 - La Fondazione ha per finalità il conseguimento della piena autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nelle diverse età della vita in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, dei Centri di Ricerca, degli organismi scolastici provinciali e nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali, delle Istituzioni e delle Associazioni operanti nel Terzo settore, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 3 ATTIVITÀ

3.1 - La Fondazione promuove e realizza in via principale attività d'interesse generale volte al perseguimento delle proprie finalità, indicate nell'articolo precedente, ed interventi di supporto specifico, complementari ed aggiuntivi a quelli obbligatori per legge, a favore dei minorati della vista, anche con deficit aggiuntivi, operando in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

3.2 - Nel contesto della sua attività provvede:

a) alla realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2001 e da altre fonti normative contenute nell’ordinamento giuridico vigente rivolte alla popolazione anziana e/o disabile, accogliendo prioritariamente persone cieche e con ipovisione, anche con deficit
aggiuntivi, nell'ambito delle proprie strutture semiresidenziali e residenziali, in particolare nella Residenza Sanitaria Assistenziale, nella Comunità Socio-Sanitaria e nel Centro Diurno Disabili, in cui tutti gli ospiti sono comunque soggetti non autosufficienti; nonché all’erogazione di servizi socio-sanitari medico-infermieristici, ambulatoriali e domiciliari anche in convenzione con le Aziende Sanitarie;
c) alla promozione ed al sostegno di attività concernenti la formazione permanente, la
rieducazione, la formazione professionale e la riabilitazione di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi e relativa ricerca pedagogica e metodologico- didattica;
d) alla ricerca, alla sperimentazione e alla promozione di attività in favore di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, di laboratori pluridisciplinari di attività extrascolastiche;
e) alla prestazione di servizi destinati ad affrontare il problema dei soggetti ciechi e
ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, anche in collaborazione con tutte le
Istituzioni competenti;
f) all’individuazione e alla promozione di iniziative di ricerca e di studio volte alla formazione del cieco e ipovedente, anche con deficit aggiuntivi, sotto il profilo professionale, nel rispetto della situazione sociale, economica e delle risorse territoriali, nonché della concreta occasione di ogni possibile integrazione lavorativa;
g) alla promozione di attività idonee a formare e specializzare varie figure professionali, con particolare riferimento alle problematiche dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nonché alla promozione di attività di formazione universitaria e postuniversitaria in collaborazione e/o convenzione con Atenei Pubblici e Privati per la formazione di formatori che operano od opereranno direttamente o indirettamente nella Fondazione, nonché nelle scuole di ogni ordine e
grado nell’ambito del settore della disabilità visiva;
h) alla promozione della cultura mediante la realizzazione, la produzione e la distribuzione di sussidi, materiali e supporti tecnico-didattici finalizzati alla formazione e integrazione socio-culturale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nel rispetto dell’autonomia scolastica;
i) all’organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali il “Museo Braille e le raccolte museali”, nonché la “Mostra Dialogo nel Buio” e tutte le connesse attività formative, educative ed esperienziali a livello sensoriale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle proprie attività di interesse generale;
1) alla raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la
cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico;
m) in relazione ai beni mobili e immobili della Fondazione, alla realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali, e successive modificazioni, sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello
stesso Decreto.
3.3 - La Fondazione, nell'ambito e in conformità alle proprie finalità istituzionali, può svolgere anche attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, elencate nel precedente comma 3, in osservanza a quanto prescritto dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107.

3.4 - La Fondazione può partecipare ad Associazioni, Istituzioni ed Enti, Pubblici e Privati, le cui attività siano rivolte direttamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione, la quale può concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni anzidette.

3.5 – Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, la Fondazione può attivare e partecipare a rapporti di partenariato con Enti Locali per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

ART. 4 PATRIMONIO

4.1 - Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed è costituito:
a) dal complesso dei beni mobili e immobili;
b) dai beni mobili o immobili che pervengono alla Fondazione tramite oblazioni dei benefattori, eredità, legati, donazioni ovvero a qualsiasi altro titolo; c) dalle rendite derivanti dai beni patrimoniali o dalla trasformazione di questi e da iniziative economiche svolte dalla Fondazione stessa, nell'ambito del conseguimento delle proprie finalità;
d) dalle entrate, rette, contributi, provenienti da prestazioni, cessioni e servizi svolti, anche in regime di convenzione e/o accreditamento, con gli enti pubblici e privati;
e) dagli introiti provenienti dalla fornitura di beni e servizi, da raccolta fondi o da attività promozionali;
f) da ogni eventuale altro contributo o introito non destinato espressamente ad aumentare il patrimonio;
g) dagli incrementi patrimoniali deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 - Quando risulta che il patrimonio minimo (ove richiesto dalle vigenti norme di Legge) è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure lo scioglimento dell’Ente.

4.3 – La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 5 ORGANI

5.1 - Sono Organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l’Organo di Controllo;
d) il Revisore legale dei conti.

5. 2 – Ai componenti degli Organi si applicano gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117.

ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

6.2 - I Consiglieri sono così nominati:

a) due dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS;
b) uno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) uno dall’Arcivescovo della Diocesi di Milano;
d) uno dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

6.3 - Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con la nomina di tutti i suoi componenti ovvero, qualora entro il termine di scadenza del precedente Consiglio non siano stati nominati tutti i componenti, con la nomina di almeno la maggioranza di essi.

6.4 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato per l’insediamento, nella prima seduta utile successiva alle nomine, dal Presidente uscente ed è presieduta dal componente più anziano di età, sino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente. Nella prima seduta il Consiglio verifica che i componenti siano in possesso dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento nomine componenti Consiglio di Amministrazione. Se la verifica ha esito negativo il Presidente (componente più anziano di età) promuove il procedimento di sostituzione da parte del titolare del potere di nomina.

6. 5 - Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente tra i suoi componenti.

6.6 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio e scadono con l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo all'insediamento del Consiglio stesso.

6.7 - Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri. Ogni Consigliere non rappresenta l’Ente o l’Organismo che lo ha nominato ed è tenuto ad agire nell’esclusivo interesse della Fondazione.

6.8 - Nel caso di definitivo impedimento ad esercitare la carica, di decadenza o di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, è ammessa la nomina di un nuovo componente del Consiglio in qualsiasi momento. La carica del componente di nuova nomina scade con il Consiglio del quale entra a fare parte.

ART. 7 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 - Al Consiglio di Amministrazione sono demandate le seguenti funzioni:

a) l'amministrazione del patrimonio e la sovrintendenza generale della Fondazione, l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio di previsione e del bilancio sociale;
b) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei Dirigenti stabilendone anche compiti e attribuzioni;
c) la nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo; d) la proposta al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano di una rosa di almeno tre nominativi, al fine di consentire al medesimo la nomina del Revisore dei Conti;
e) l'emanazione di norme regolamentari interne occorrenti per il buon andamento ed il regolare funzionamento della Fondazione nel rispetto delle disposizioni statutarie; f) la disciplina dell'ordinamento del personale e delle dotazioni organiche nel rispetto dei contratti collettivi di categoria vigenti e adottati dalla Fondazione; g) l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
h) l'adozione di atti di indirizzo amministrativo della Fondazione, che non risultino
per Legge o per Statuto attribuiti ad altro Organo;
i) l'attribuzione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e del Revisore di indennità e compensi di carica proporzionati all’attività svolta;
j) la pronuncia di definitivo impedimento ad esercitare la carica o di decadenza del singolo componente, previa tempestiva comunicazione di avvio del relativo procedimento all’interessato ed al soggetto che l’abbia nominato;
k) la presa d’atto delle dimissioni del singolo componente;
l) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
m) la modifica dello Statuto;
n) lo scioglimento e la trasformazione della Fondazione.

7.2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

ART. 8 SEDUTE E VOTAZIONI

8.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, oppure in altro luogo purché in Italia.

8.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre componenti del Consiglio. Se il Presidente non ottempera alla richiesta entro quindici giorni, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

8.3 - Il Consiglio è convocato mediante avviso spedito agli aventi diritto e da essi ricevuto almeno tre giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che assicuri l’avvenuta ricezione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore.

8.4 - L'avviso di convocazione deve contenere, oltre al luogo, al giorno e all'ora della riunione, gli argomenti da discutere.

8.5 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché collegati in modalità audio/video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il Presidente.

8.6 - Per la validità delle sedute del Consiglio si richiede la presenza di almeno tre componenti del Consiglio compreso il Presidente.

8.7 - Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.8 - Le delibere si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.9 - Le votazioni avvengono per appello nominale ed hanno sempre luogo con voto segreto quando si tratta di argomenti concernenti persone. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter cod. civ.

8.10 - Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può consultare tutti i rapporti, relazioni, note e documenti relativi agli atti del Consiglio e che riguardano l'attività della Fondazione.

8.11 - I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla discrezione, anche dopo la cessazione dell'ufficio, per quanto attiene alle informazioni riservate sulla Fondazione di cui sono a conoscenza.

8.12 - Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono attribuite al dipendente o collaboratore della Fondazione individuato dal Consiglio, che redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione.

ART. 9 PRESIDENTE

9.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità dell'andamento generale della Fondazione.

9.2 - Il Presidente ha la direzione degli affari; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni; vigila sul regolare funzionamento dei servizi di amministrazione e direzione; alla fine dell'anno finanziario presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento generale della Fondazione.

9.3 – Nei casi di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti ritenuti necessari di competenza del Consiglio di Amministrazione, comprese le accettazioni di eredità con beneficio d’inventario, di legati e di donazioni, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

9.4 - II Presidente promuove il procedimento di nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza naturale nei confronti dei titolari dei relativi poteri di nomina.

9.5 - Il Presidente promuove il procedimento di sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente cessato dalla carica per impedimento definitivo, decadenza o dimissioni.

ART. 10 VICEPRESIDENTE

10.1 - Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, il quale è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

11.1 - L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti:
il Presidente dell’Organo di Controllo è nominato all'interno del collegio stesso.

11.2 – I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dall'art. 2397, comma 2, cod. civ.. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.

11.3 - L'Organo di Controllo, su richiesta del Presidente, può assistere alla seduta del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il bilancio di esercizio; può essere invitato dal Presidente a partecipare alle altre sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo.

11.4 - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

11.5 - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e ad operazioni di riscontro nell’ambito dei programmi di attività concordati collegialmente oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. A tal fine possono chiedere al Consiglio di Amministrazione o al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni svolte o su determinati affari.

11.6 - L'Organo di Controllo presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività espletata nell'esecuzione del proprio incarico.

11.7 - I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di una volta

11.8 - All'attività dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di collegio sindacale delle società per azioni.

11.9 - L'Organo di Controllo svolge inoltre la funzione di revisione legale dei conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; pertanto esercita il controllo contabile della gestione economica e finanziaria, esamina il bilancio d'esercizio prima dell'approvazione e deve verificare e certificare la concordanza della relazione sulla gestione del Presidente con le scritture contabili e i conti annuali. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

11.10 - L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 12 REVISORE LEGALE DEI CONTI

12.1 - Il Revisore legale dei Conti è scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano tra una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

12.2 - Il Revisore legale dei Conti esercita il controllo contabile della gestione economica e finanziaria della Fondazione, esamina il bilancio di esercizio prima dell'approvazione e deve verificare e certificare la concordanza della relazione sulla gestione del Presidente della Fondazione con le scritture contabili e i conti annuali.

12.3 - Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta.

ART. 13 DECADENZA

13.1 - I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo che senza giustificato motivo scritto non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalle rispettive cariche.

13.2 – I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono altresì dalla carica nei casi di ineleggibilità stabiliti dall’art. 2382 del codice civile, nonché per sopravvenute incompatibilità stabilite nel Regolamento nomine componenti Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

14.1 - La Fondazione si obbliga a redigere il bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, a tenere i conti, i registri e le scritture contabili, nonché i libri obbligatori nell'osservanza delle norme in materia.

14.2 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

14.3 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.

14.4 - Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione illustrativa di missione sulla gestione del Presidente della Fondazione, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.5 - L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.6 - Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni del codice civile, ove compatibili, e dei principi contabili degli enti no profit tenendo conto della peculiarità della Fondazione.

14.7 - Il bilancio di esercizio è soggetto a pubblicità nei modi previsti dalla legge.

14.8 - La Fondazione si obbliga a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.9 - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o ETS che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

14.10 - Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, componenti dell’Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi
settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

14.11 - Il Consiglio di Amministrazione, entro la chiusura dell'esercizio precedente, approva il bilancio di previsione o budget per l'esercizio successivo, corredato da una relazione programmatica del Presidente.

14.12 - La Fondazione redige il proprio bilancio, che pubblica sul proprio sito internet.

ART. 15 ORDINAMENTO INTERNO

15.1 - Le dotazioni organiche, le assunzioni, i contratti relativi al trattamento economico e giuridico dei Dirigenti e dei dipendenti, i diritti e doveri del personale, le attribuzioni, le funzioni, le disposizioni organizzative per la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale sono disciplinati e articolati con apposito Regolamento interno, nel rispetto delle norme giuridiche e contrattuali.

15.2 - I Dirigenti della Fondazione rispondono del loro operato, nell'ambito delle rispettive competenze, direttamente al Presidente.

ART. 16 TRASPARENZA

16.1 - La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ed ai Dirigenti.

ART. 17 DURATA - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

17.1- La durata della Fondazione è illimitata.
Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga inconfutabilmente esaurito lo scopo sociale potrà deliberare lo scioglimento della Fondazione.

17.2 - In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo della competente Autorità di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre ONLUS o ETS con finalità analoghe secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 NORME TRANSITORIE E FINALI

18.1 – Entro sei mesi dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina dei componenti del nuovo Organo di Controllo, il quale svolgerà anche la funzione di revisore legale dei conti, come stabilito dall’art. 11, comma 9, nonché i compiti di cui all’art. 11, comma 4, ultima parte, del presente Statuto. A decorrere dell’insediamento del nuovo Organo di Controllo sono da intendersi ad ogni effetto abrogati gli articoli 5, comma 1, lett. d), 7, comma 1, lett. d), 11, comma 2, parte prima, e 12 del presente Statuto.

18.2 - La disposizione di cui al precedente articolo 6.2, lettera c), riguarda la composizione dei Consigli di Amministrazione che saranno insediati successivamente a quello attualmente in carica; pertanto, sino all’insediamento del nuovo Consiglio, permane in carica il componente nominato dal Sindaco del Comune di Milano.

18. 3 – Il Regolamento nomine componenti Consiglio di Amministrazione è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

18.4 - Per quanto non previsto nel presente statuto si osserveranno le Leggi, le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del medesimo e le norme regolamentari vigenti.